Sez. 3, Sentenza n. 1035 del 30/06/1975 Ud. (dep. 20/01/1976) Rv. 131972 - 01
PESCA - IN GENERE - ACQUE PUBBLICHE - IMMISSIONE DI MATERIE NOCIVE PER LA FAUNA ITTICA - REATO DI PERICOLO - MANCANZA DI UN CONCRETO NOCUMENTO - IRRILEVANZA.*
PESCA - IN GENERE - ACQUE PUBBLICHE - IMMISSIONE DI MATERIE NOCIVE PER LA FAUNA ITTICA - REATO DI PERICOLO - MANCANZA DI UN CONCRETO NOCUMENTO - IRRILEVANZA.*
Con il divieto penalmente sanzionato di gettare o infondere in acque pescose o a queste adducenti materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna acquatica, di cui all'art 6 RD 8 ottobre 1931, n 1604, l'ordinamento mira a colpire non il danno effettivo prodotto a detta fauna, ma il pericolo che essa possa ricevere dall'alterazione dell'ambiente biologico che ne condiziona l'esistenza, lo sviluppo e la riproduzione, per il normale svolgersi di tali fenomeni vitali. Detto pericolo la legge ha presuntivamente correlato alla natura delle sostanze immesse in detto ambiente e ad esse inerisce percio direttamente ed immediatamente all'Azione proibita, essendo irrilevante che circostanze od eventualita ad essa successive, nella possibile dinamica del chimismo naturale, siano suscettive di ridurre od escludere le conseguenze pregiudizievoli per la fauna protetta, che quelle sostanze siano di per se in grado di produrre. (V 128573, 126086, anno 1974; 125518, 123537, 123535, 122921, anno 1973).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Regio Decr. 08/10/1931 num. 1604 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)