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Sez. 1, Sentenza n. 1480 del 16/05/1972 (Rv. 358136 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LITE PENDENTE - PROCEDIMENTO PENALE PER REATO COMMESSO QUALE SINDACO - SUSSISTENZA DEL CONFLITTO D'INTERESSE - INELEGGIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358136-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LITE PENDENTE - PROCEDIMENTO PENALE PER REATO COMMESSO QUALE SINDACO - SUSSISTENZA DEL CONFLITTO D'INTERESSE - INELEGGIBILITA.*

La pendenza, al momento delle elezioni, di un procedimento penale (nella specie, per il reato di interesse privato in Atti di ufficio commesso nella qualita di sindaco durante la precedente amministrazione)pone in essere un potenziale conflitto di interessi fra il candidato e l'amministrazione comunale, che comporta la ineleggibilita. (nella specie, e stata ritenuta irrilevante la dichiarazione del comune di non avere avuto mai nulla da pretendere dall'ex sindaco, intervenuta dopo le elezioni, trattandosi di circostanza sopravvenuta a posteriori, quando gia il conflitto di interessi si era concretizzato al momento delle elezioni. La suprema Corte ha, altresi, ritenuto inapplicabile l'articolo unico della legge 22 maggio 1971 n 280, non potendo operare la sanatoria della causa di ineleggibilita, stante la volontarieta dell'illecito penale).*

Riferimenti normativi: Legge 22/05/1971 num. 280 art. 1, Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)