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Sez. 2, Sentenza n. 10434 del 21/10/1993 (Rv. 484017 - 01)

Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Domande giudiziali | Domanda di accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento di un bene immobile per effetto di scrittura privata - Trascrivibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484017-01

Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Domande giudiziali

La domanda di accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento di un bene immobile per effetto di scrittura privata, non rientrando tra le domande previste dall'art. 2652 n. 3 cod. civ. - e neppure tra quelle dirette all'accertamento della proprietà o diritti reali di godimento, di cui all'art. 2653 n. 1 cod. civ., alle quali si sottraggono le domande tendenti all'attuazione ed all'accertamento di rapporti contrattuali, anche se prospettate sotto il profilo dell'accertamento del diritto che si pretende trasferito in forza del contratto - non può essere trascritta, ancorché tendente ad un giudicato che presuppone l'autenticità delle sottoscrizioni, e, se trascritta, non può avere gli effetti della prenotazione in vista della futura trascrizione della scrittura privata posta a fondamento della pretesa, perché le disposizioni che prevedono la trascrizione delle domande giudiziali e l'opponibilità degli effetti degli atti e delle sentenze nei confronti dei terzi sono tassative non solo nel senso che dalla trascrizione derivano soltanto gli effetti espressamente previsti dalla legge, ma anche nel senso che tali effetti sono prodotti esclusivamente dagli atti e dalle pronunce specificamente indicati nelle norme stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)