Sez. 2, Sentenza n. 11759 del 06/09/2000 (Rv. 540014 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE | Regime previgente alla legge n. 27 del 1997 - Rappresentanza di avvocato o procuratore non iscritti in un albo di procuratori nel distretto in cui ha sede il giudice adito - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE
L'art. 82, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo previgente alla entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27, nello stabilire che, nei procedimenti dinanzi al pretore, la parte, ove non autorizzata a stare in giudizio di persona, può costituirsi con la mera assistenza di un difensore, avvalendosi esclusivamente della cosiddetta difesa consultiva, esercitabile senza limiti temporali, ovvero con il ministero di un difensore, cioè conferendo al medesimo procura affinché lo rappresenti in giudizio (cosiddetta difesa attiva), non introduce deroghe alla disciplina professionale, che prevede, all'art. 5 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578, convertito nella legge n. 36 del 1934 - norma abrogata, ma con efficacia non retroattiva, dall'art. 6 della legge n. 27 del 1997 -, l'esercizio delle funzioni procuratorie soltanto nell'ambito del distretto cui appartiene il tribunale al quale il procuratore è assegnato. Pertanto, pure nei predetti procedimenti, deve escludersi, nella vigenza della citata normativa, che un avvocato possa rappresentare la parte ove non sia coevamente iscritto in un albo di procuratori del distretto cui appartiene il mandamento del giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)