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Sez. 5 - , Sentenza n. 16550 del 20/06/2019 (Rv. 654685 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - “Trust” con effetti traslativi - Soggetto passivo - “Trustee” - Fondamento - Limiti imposti dall’atto istitutivo ed effetto segregativo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654685-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, costituisce presupposto impositivo ex art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992 il possesso di beni immobili nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, mentre ai sensi del successivo art. 3 è soggetto passivo dell'imposta il proprietario o il titolare di altro diritto reale, sicché, in caso di beni immobili conferiti in un "trust" traslativo, il soggetto passivo è il "trustee", siccome divenuto titolare della proprietà degli stessi e tenuto, in quanto tale, ad amministrarli ed a sostenerne le spese, non assumendo rilevanza, a tali fini, i limiti ai relativi poteri e doveri imposti dal disponente nell'atto istitutivo e l'effetto segregativo proprio dell'istituto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 3, Legge 09/10/1989 num. 364, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)