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Sez. 1, Ordinanza n. 5895 del 16/03/2026 (Rv. 678178-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI | Ricorso per cassazione - Rinuncia agli atti proposta dal difensore - Procura speciale ex art. 306 c.p.c. - Necessità - Assenza - Sopravvenuta carenza di interesse - Sussistenza - Inammissibilità ricorso.
Stato
decisa il 2026-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678178-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI

In tema di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, la manifestazione di volontà espressa dal difensore, privo di procura speciale ex art. 306 c.p.c., vale, comunque, a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione, determinando, così, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)