Sez. L, Sentenza n. 5112 del 03/03/2010 (Rv. 612074 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Dipendente in posizione di distacco - Licenziamento illegittimo - Responsabilità risarcitoria - Del datore di lavoro distaccante - Normativa di cui all'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 283 del 1998 - Deroga - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a dipendente distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
In caso di licenziamento (o dispensa dal servizio) illegittimo di lavoratore distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani (ETI), la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro distaccante (l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), non é derogata dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1998, n. 283, il quale non si riferisce al personale già appartenente all'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato, addetto alle attività di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso testo normativo, inserito in un ruolo ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l'ETI e le società per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. citato, ma fa riferimento unicamente al personale trasferito all'Ente e alle società indicate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, in considerazione del distacco del dipendente presso l'ETI, aveva accertato che il datore di lavoro, l'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato, avendo accettato l'atto di rimessione del dipendente per la cessazione del distacco e avendo adottato il provvedimento illegittimo di dispensa dal servizio, era, conseguentemente, tenuta al pagamento delle retribuzioni dal provvedimento di dispensa sino all'effettiva reintegrazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1998 num. 283 art. 1, Decreto Legisl. 09/07/1998 num. 283 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)