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Sez. 1, Sentenza n. 7040 del 10/12/1999 Cc. (dep. 30/12/1999) Rv. 215029 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO | Impugnabilità - Esclusione - Esperibilità di rimedi nella fase dibattimentale - Possibilità - Ricorribilità per cassazione sotto il profilo dell'abnormità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215029-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO

L'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare reiettiva della richiesta di giudizio abbreviato (nella specie perché formulata in relazione a delitto astrattamente punibile con l'ergastolo) non è impugnabile, e ogni censura deve essere fatta valere dall'interessato nella successiva fase dibattimentale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il provvedimento in questione non potrebbe ritenersi impugnabile con ricorso immediato per cassazione, sotto il profilo di una sua abnormità, trattandosi di provvedimento in nessun modo inquadrabile tra quelli esorbitanti da qualsiasi schema del sistema processuale). (V., però, ora gli artt. 27-31 legge 16 dicembre 1999 n. 479).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 439 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)