Sez. 4, Sentenza n. 7266 del 26/01/1998 Ud. (dep. 19/06/1998) Rv. 211846 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - NAUFRAGIO, SOMMERSIONE O DISASTRO AVIATORIO - IN GENERE | Caduta di aeromobile - Pericolo presunto - Reato militare di perdita colposa di aeromobile - Oggetto giuridico - Differenza - Rapporto di specialità - Esclusione - Concorso formale - Possibilità - Sussistenza.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - NAUFRAGIO, SOMMERSIONE O DISASTRO AVIATORIO - IN GENERE
Il delitto di caduta di aeromobile previsto dall'art. 428 cod. pen. nella forma dolosa, e dall'art. 449 cod. pen. in quella colposa, è un reato di pericolo presunto per la pubblica incolumità e consista nel cagionare la caduta di un velivolo, sia esso militare ovvero adibito al trasporto di persone; la sua obiettività giuridica è perciò diversa da quella del reato di perdita colposa di aeromobile, previsto dall'art. 106 cod. pen. mil. di pace, consistente nel danno per l'amministrazione militare a seguito di violazione di doveri funzionali. Ne consegue l'insussistenza di un rapporto di specialità tra le due fattispecie legali, che sotto l'aspetto formale possono anche concorrere, come esiti della stessa azione o omissione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 428 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)