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Sez. 3, Sentenza n. 3806 del 25/02/2004 (Rv. 570535 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | In Genere.
Stato
decisa il 2004-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570535-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO

Poiché per capo autonomo della sentenza suscettibile di formare oggetto di giudicato interno deve intendersi solo quello che risolve una questione dotata di una propria individualità ed autonomia, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello, che, investito - in tema di risarcimento del danno - del riesame della liquidazione del complessivo contenuto del danno, determini la decorrenza del danno biologico permanente, pur in assenza di specifica impugnazione sul punto. (Nella specie la Corte, nel confermare la sentenza dei giudici di appello - secondo cui la decorrenza del danno biologico permanente andava determinato con riferimento al momento della cessazione dell'inabilità temporanea - hanno rilevato in proposito come il giudice di primo grado, essendosi limitato alla liquidazione del danno biologico permanente senza indicazione della data di decorrenza, non ne aveva fissato espressamente una decorrenza coincidente con quella iniziale del danno biologico temporaneo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)