Sez. 2, Sentenza n. 5592 del 26/10/1982 (Rv. 423336 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - NOTIFICAZIONE NEL DOMICILIO ANAGRAFICO - MANCATA SPECIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA DEL CONSEGNATARIO DELL'ATTO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - ONERE DI CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI TALE RAPPORTO - INCIDENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - NOTIFICAZIONE NEL DOMICILIO ANAGRAFICO - MANCATA SPECIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA DEL CONSEGNATARIO DELL'ATTO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - ONERE DI CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI TALE RAPPORTO - INCIDENZA.*
In ipotesi di notificazione eseguita nel domicilio anagrafico del destinatario, non costituisce motivo di nullità la mancata specificazione, da parte dell'ufficiale giudiziario o del messo postale, del rapporto di convivenza della persona cui viene consegnato l'atto, giacché mentre a tal fine occorre che il destinatario, e non già l'autore stesso della notifica, ne contesti la validità, l'autore della notificazione può provare l'effettiva sussistenza di detto rapporto tra il consegnatario dell'atto ed il destinatario della notificazione medesima. (V 3386/80, mass n 407199; (V 1643/79, mass n 397989; (V 911/78, mass n 390250).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)