diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 34421 del 24/12/2024 (Rv. 673181-01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE | Giudizio d'appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle note scritte in
Stato
decisa il 2024-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673181-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE

sostituzione dell'udienza - Art.221, comma 4 del d.l. n.34 del 2020, conv. con modif. con l. n. 77 del 2020, ratione temporis applicabile - Deliberazione del provvedimento decisorio anteriore alla loro scadenza - Conseguenze - Nullità - Sussistenza - Applicabilità del principio anche nel caso di ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. - Fondamento.

La deliberazione della sentenza prima della scadenza dei termini per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza (ai sensi dell'art. 221 comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, ratione temporis applicabile) comporta la nullità della stessa anche se il giudizio di appello si conclude con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., atteso che il principio del contraddittorio presidia esigenze in relazione alle quali non assumono rilievo né la forma, né i particolari effetti del provvedimento conclusivo del procedimento.

Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 16 com. 1, Legge 25/02/2022 num. 15, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 127 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)