Sez. 2, Sentenza n. 4342 del 24/06/1983 (Rv. 429247 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE - ESCLUSIONE.*
La notificazione della sentenza alla parte personalmente, anziché al procuratore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., che non consentono equipollenti alle notificazioni da farsi al procuratore costituito, è invalida ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, che, quindi, è proponibile nel termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ.. (V 1185/83, mass n 425972; (V 5628/82, mass n 423398; (V 4914/82, mass n 422923).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)