Sez. 3, Sentenza n. 7096 del 09/06/1992 (Rv. 477632 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - In genere | Proroga dei provvedimenti di rilascio ex art. 2 legge n. 15 del 1987 - Incidenza sulla data di cessazione del rapporto - Esclusione - Mora del conduttore per il periodo successivo a tale data - Configurabilità - Conseguenze.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - In genere
La proroga dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani per uso non abitativo, stabilita dall'art. 2 legge 6 febbraio 1987 n. 15, non influisce sul rapporto di locazione e sulla data della sua cessazione e non esclude, quindi, per il periodo successivo a questa data, la mora del conduttore, che alla data di scadenza convenzionale o legale del rapporto (piuttosto che dalla successiva data di scadenza del periodo di proroga) deve ritenersi conseguentemente obbligato, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., al pagamento, oltre che del corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, del maggior danno eventualmente prodotto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)