Sez. 6, Sentenza n. 22540 del 02/03/2006 Cc. (dep. 27/06/2006) Rv. 234723 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTIVITÀ DI INDAGINE | Acquisizione di scritture di comparazione - Disciplina di cui all'art. 75, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTIVITÀ DI INDAGINE
In tema di indagini preliminari, l'acquisizione delle scritture di comparazione preordinate ad accertamenti tecnici diversi da quelli inerenti alla falsità in atti - per i quali solo vale la disciplina dettata dall'art. 75 disp. att. cod. proc. pen. - può essere liberamente disposta dal Pubblico Ministero, considerato che si tratta di atto di parte liberamente valutabile dal giudice come elemento indiziario e che le relative modalità acquisitive possono avere rilievo solo ai fini dell'attendibilità della consulenza tecnica, la quale non ha valore di prova e non è equiparata alla perizia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 358 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)