Sez. T, Ordinanza n. 307 del 08/01/2025 (Rv. 673821-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE IRPEF | Proventi derivanti da attività illecita - Tassazione - Periodo d'imposta - Individuazione - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE IRPEF
In tema di IRPEF, il periodo d'imposta al quale imputare i redditi, costituiti da proventi di attività illecita, va individuato facendo riferimento al momento in cui viene acquisita la disponibilità degli stessi, coincidente con la realizzazione del presupposto impositivo fissato dall'art. 1 del d.P.R. n. 917 del 1986.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)