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Sez. 3, Sentenza n. 9754 del 22/05/1981 Ud. (dep. 03/11/1981) Rv. 150801 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - NECESSITÀ DI UNA SEMPLICE AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - MANCANZA - IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.*
Stato
decisa il 1981-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150801-01

EDILIZIA - IN GENERE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - NECESSITÀ DI UNA SEMPLICE AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - MANCANZA - IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.*

La Mancanza dell'autorizzazione del sindaco per i lavori di manutenzione straordinaria di cui all'art. 48 primo comma della legge 5 agosto 1978 n. 457 non può essere punita con la pena prevista dall'art. 17 lettera a) della legge 28 gennaio 1977 n. 10, né con altra pena. Il fatto, non essendo punito, non è preveduto dalla legge come reato.*

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)