Sez. 5, Sentenza n. 22904 del 29/10/2014 (Rv. 632746 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Soggetti passivi - Consorzio di bonifica - Beni demaniali in concessione "ex lege" - Assoggettabilità all'imposta - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'imposta comunale sugli immobili, i consorzi di bonifica sono concessionari dei beni demaniali loro affidati per l'espletamento della loro attività istituzionale e, quindi, soggetti all'imposta, ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche qualora non sia applicabile l'art. 2, comma 7, della legge 2 aprile 2001, n. 136, in quanto non titolari di un diritto d'usufrutto che non può desumersi dalle mere risultanze catastali in assenza di un provvedimento amministrativo costitutivo di tale situazione giuridica.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 54, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 18, Legge 02/04/2001 num. 136 art. 2 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)