Sez. 1, Sentenza n. 2685 del 03/05/1984 (Rv. 434720 - 01)
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - CONTRIBUTI DI MIGLIORIA - SPECIE - CONTRIBUTI DI MIGLIORIA SPECIFICA - POTERE DI ISTITUZIONE DEL COMUNE - ESERCIZIO - PRESUPPOSTI - COLLAUDO DELL'OPERA - RILEVANZA - REQUISITI.*
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - CONTRIBUTI DI MIGLIORIA - SPECIE - CONTRIBUTI DI MIGLIORIA SPECIFICA - POTERE DI ISTITUZIONE DEL COMUNE - ESERCIZIO - PRESUPPOSTI - COLLAUDO DELL'OPERA - RILEVANZA - REQUISITI.*
Il potere del comune di istituire un contributo di "miglioria specifica", a norma dell'art. 31 della legge 5 marzo 1963 n. 246, sul maggior valore di beni immobili che derivi dall'esecuzione di un'opera pubblica, sussiste per effetto del verificarsi di detto incremento di valore, e, quindi, può essere esercitato anche quando l'incremento stesso sia conseguenza di un'opera ultimata prima dell'entrata in vigore della citata legge, fermo restando il termine annuale per l'adozione della relativa delibera, fissato dall'art. 36 della legge medesima con decorso dalla data del "collaudo" dell'opera. Tale collaudo, peraltro, va identificato con la delibera di approvazione, resa a conclusione del complesso procedimento comprendente la verifica, l'emissione del certificato di collaudo e l'accettazione dell'opera, e, pertanto, non può trovare equipollente nel mero rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, previsto dall'art. 363 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, il quale spiega effetti solo nell'ambito del rapporto fra committente ed appaltatore. (V 6597/79, mass n 403340).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 363, Legge 05/03/1963 num. 246 art. 31, Legge 05/03/1963 num. 246 art. 36, Legge 05/03/1963 num. 246 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)