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Sez. 1, Sentenza n. 4868 del 07/03/2006 (Rv. 590744 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Requisito della specialità - Modalità - .Interpretazione della volontà del conferente in caso di dubbio - Necessità.
Stato
decisa il 2006-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590744-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 cod. civ.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)