Sez. 6, Sentenza n. 9097 del 17/01/2013 Cc. (dep. 25/02/2013) Rv. 254583 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILLIZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE | Reato di associazione per delinquere - Termini - Individuazione - Eccezione per i casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILLIZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE
Il termine di durata delle indagini è di sei mesi anche in relazione al reato di associazione per delinquere, salvo che nei casi in cui questa sia diretta alla commissione dei reati previsti dall'art. 380, comma secondo, lett. a), b), c), d), f), g) ed i) cod. proc. pen., e sia quindi obbligatorio l'arresto in flagranza. (In applicazione del principio, la Corte ha rilevato l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il sesto mese dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato relativamente ad un'associazione per delinquere dedita all'organizzazione di furti in istituti di credito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)