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Sez. 3, Sentenza n. 680 del 10/03/1966 (Rv. 321355 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - FORMA E REQUISITI - RATIFICA TACITA.*
Stato
decisa il 1966-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321355-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - FORMA E REQUISITI - RATIFICA TACITA.*

La ratifica non deve essere espressa in termini solenni, ma e necessaria una chiara ed univoca manifestazione di volonta del dominus. È ammissibile una ratifica tacita attraverso Atti o fatti che implichino necessariamente la volonta del dominus di far proprio il contratto stipulato a suo nome e per suo conto dal soggetto che era privo del potere di rappresentanza. La ratifica ha natura giuridica di dichiarazione di volonta a carattere ricettizio, sicche deve essere diretta al terzo e portata a conoscenza di lui. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)