Sez. 3, Sentenza n. 680 del 10/03/1966 (Rv. 321355 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - FORMA E REQUISITI - RATIFICA TACITA.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - FORMA E REQUISITI - RATIFICA TACITA.*
La ratifica non deve essere espressa in termini solenni, ma e necessaria una chiara ed univoca manifestazione di volonta del dominus. È ammissibile una ratifica tacita attraverso Atti o fatti che implichino necessariamente la volonta del dominus di far proprio il contratto stipulato a suo nome e per suo conto dal soggetto che era privo del potere di rappresentanza. La ratifica ha natura giuridica di dichiarazione di volonta a carattere ricettizio, sicche deve essere diretta al terzo e portata a conoscenza di lui. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)