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Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo in vigore al

Art. 56 Misure relative alla salute e al benessere degli animali

1. Al fine di promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, tra l’altro in termini di prevenzione e biosicurezza, il FEAMP può sostenere:

  1. a) i costi per il controllo e l’eradicazione delle malattie nel settore dell’acquacoltura conformemente al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio18, compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere gli obblighi inerenti a un piano di eradicazione;

  2. b) lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura;

  3. c) le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell’acquacoltura dai farmaci veterinari;

  4. d) studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell’acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari;

  5. e) la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell’acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri;

  6. f) la compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità supera il 20 % o se la perdita dovuta alla sospensione dell’attività supera il 35 % del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l’anno in cui le attività sono state sospese.

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera d) non può essere concesso per l’acquisto di farmaci veterinari.

3. I risultati degli studi finanziati a norma del paragrafo 1, lettera d), devono essere adeguatamente riportati in relazioni e pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell’articolo 119.

4. Il sostegno può essere altresì concesso a organismi di diritto pubblico.

Art. 57 Assicurazione degli stock acquicoli

1. Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può contribuire a un’assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute ad almeno uno dei seguenti eventi:

  1. a) calamità naturali;

  2. b) eventi climatici avversi;

  3. c) improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l’operatore non è responsabile;

  4. d) malattie nel settore acquicolo, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l’operatore non è responsabile.

2. Il verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 1 nel settore acquicolo è oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato.

3. Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al paragrafo 2 si considera emesso.

4. Il sostegno è concesso unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli che coprono le perdite economiche di cui al paragrafo 1 pari a più del 30 % del fatturato annuo dell’acquacoltore, calcolato sulla base del fatturato medio dell’operatore dell’acquacoltura nel corso dei tre anni civili precedenti l’anno in cui si sono verificate le perdite economiche.

Capo III. Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura

Sezione 1. Ambito di applicazione e obiettivi

Art. 58 Ambito di applicazione

Il FEAMP sostiene lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 59 Obiettivi specifici

Il sostegno finanziario di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 4.

Sezione 2. Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca

Art. 60 Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 59, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo devono:

  1. a) potenziare al massimo la partecipazione dei settori della pesca e dell’acquacoltura allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura costiere e interne;

  2. b) garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo, costiero e delle acque interne e, in particolare, aiutino i porti di pesca piccoli e in declino a ottimizzare il loro potenziale marino mediante lo sviluppo di un’infrastruttura diversificata.

2. Le strategie sono coerenti con le possibilità e le esigenze identificate nella zona pertinente e con le priorità dell’Unione di cui all’articolo 6. Le strategie possono spaziare da quelle incentrate sulla pesca a strategie più vaste volte alla diversificazione delle zone di pesca. Le strategie non si limitano a un semplice insieme di interventi o a una giustapposizione di misure settoriali.

Art. 61 Gruppi di azione locale nel settore della pesca

1. Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono designati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG).

2. I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale di tipo partecipativo basata almeno sugli elementi di cui all’articolo 60 del presente regolamento e sono responsabili della sua attuazione.

3. I FLAG:

  1. a) rispecchiano ampiamente l’asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile;

  2. b) garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell’acquacoltura.

4. Qualora la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo riceva il sostegno di altri fondi oltre al FEAMP, l’organismo di selezione dei FLAG per gli interventi sostenuti dal FEAMP rispetta i requisiti di cui al paragrafo 3.

5. I FLAG possono inoltre svolgere compiti aggiuntivi che vanno oltre le mansioni minime di cui all’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se tali compiti sono loro delegati dall’autorità di gestione.

Sezione 3. Interventi ammissibili

Art. 62 Sostegno del FEAMP allo sviluppo locale di tipo partecipativo

1. I seguenti interventi sono ammissibili nell’ambito della presente sezione conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013:

  1. a) sostegno preparatorio;

  2. b) attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

  3. c) attività di cooperazione;

  4. d) spese di gestione e animazione.

2. I FLAG possono chiedere all’autorità di gestione il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma operativo. L’importo dell’anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico connesso alle spese di gestione e animazione.

Art. 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Il sostegno all’attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo può essere concesso in relazione ai seguenti obiettivi:

  1. a) valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

  2. b) sostenere la diversificazione, all’interno o all’esterno della pesca commerciale, l’apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;

  3. c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;

  4. d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la pesca, l’acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;

  5. e) rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può includere le misure di cui ai capi I, II e IV del presente titolo, fatta eccezione per gli articoli 66 e 67, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Qualora sia concesso un sostegno per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d’intervento per operazione fissati nei capi I, II e IV del presente titolo.

Art. 64 Attività di cooperazione

1.

Il sostegno di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 può essere concesso per:

  1. a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale;

  2. b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i FLAG siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto.

Ai fini del presente articolo, per «cooperazione interterritoriale» si intende la cooperazione tra territori all’interno di uno stesso Stato membro e per «cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri o la cooperazione tra almeno un territorio di uno Statto membro e uno o più territori di paesi terzi.

2. Ai fini del presente articolo, oltre che altri FLAG, i partner di un FLAG nell’ambito del FEAMP possono essere i membri di un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo all’interno o all’esterno dell’Unione.

3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema appropriato inteso a facilitare i progetti di cooperazione. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi operativi.

4. Le decisioni amministrative concernenti i progetti di cooperazione sono adottate non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all’articolo 110, i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

Capo IV. Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione

Art. 65 Obiettivi specifici

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 5.

Art. 66 Piani di produzione e di commercializzazione

1. Il FEAMP sostiene la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013.

2. Le spese connesse ai piani di produzione e di commercializzazione sono ammissibili al sostegno da parte del FEAMP solo previa approvazione, da parte delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, della relazione annuale di cui all’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1379/2013.

3. Il sostegno concesso per ogni organizzazione di produttori per anno a norma del presente articolo non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, tale sostegno non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione dei relativi membri immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti.

4. Lo Stato membro interessato può concedere un anticipo pari al 50 % del sostegno finanziario previa approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1379/2013.

5. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Art. 67 Aiuto al magazzinaggio

1.

Il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento, conformemente alle seguenti condizioni:

  1. a) l’importo dell’aiuto al magazzinaggio non superi l’importo dei costi tecnici e finanziari dell’azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;

  2. b) i quantitativi ammissibili all’aiuto al magazzinaggio non superino il 15 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall’organizzazione di produttori;

  3. c) il sostegno finanziario concesso per anno non superi il 2 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri dell’organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011.

Ai fini del primo comma, lettera c), qualora il membro dell’organizzazione di produttori non abbia alcuna produzione immessa sul mercato nel periodo dal 2009 al 2011, è preso in considerazione il valore medio annuo della produzione immessa sul mercato nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 si conclude entro il 31 dicembre 2018.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente una volta che i prodotti siano stati immessi sul mercato per il consumo umano.

4.

Gli Stati membri fissano l’importo dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le seguenti modalità:

  1. a) i costi tecnici sono calcolati ogni anno sulla base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;

  2. b) i costi finanziari sono calcolati ogni anno sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro;

Tali costi tecnici e finanziari sono resi accessibili al pubblico.

5. Gli Stati membri svolgono controlli al fine di garantire che i prodotti che beneficiano dell’aiuto al magazzinaggio soddisfino le condizioni di cui al presente articolo. Nell’ambito di tali controlli, i beneficiari di aiuti al magazzinaggio tengono una contabilità di magazzino per ciascuna categoria di prodotti immagazzinati e in seguito reintrodotti sul mercato per il consumo umano.

Art. 68 Misure a favore della commercializzazione

1. Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura al fine di:

  1. a) creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione II, del regolamento (UE) n. 1379/2013;

  2. b) trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli, tra cui:

    1. i) specie con un potenziale di mercato;

    2. ii) catture indesiderate di stock commerciali sbarcate conformemente alle misure tecniche, all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;

    3. iii) prodotti della pesca e dell’acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull’ambiente o prodotti dell’acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;

  3. c) promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando:

    1. i) la domanda di registrazione di un determinato prodotto e l’adeguamento degli operatori interessati ai pertinenti requisiti di conformità e certificazione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio37;

    2. ii) la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell’ambiente;

    3. iii) la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale o da parte dei pescatori dediti alla pesca a piedi;

    4. iv) la presentazione e l’imballaggio dei prodotti;

  4. d) contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza dell’Unione dalle importazioni;

  5. e) contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e, se del caso, allo sviluppo di un marchio dell’Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013;

  6. f) redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto dell’Unione;

  7. g) realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili.

2.

Gli interventi di cui al paragrafo 1 possono includere le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell’ambito della catena di approvvigionamento.

Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera g), non sono orientati verso denominazioni commerciali.

Art. 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

1. Il FEAMP può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura:

  1. a) che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;

  2. b) che migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro;

  3. c) che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;

  4. d) che si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;

  5. e) che si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007;

  6. f) che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.

2. Per quanto riguarda le imprese diverse dalle PMI, il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso esclusivamente tramite gli strumenti finanziari di cui al titolo IV della sezione 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Capo V. Compensazione dei costi supplementari gravanti sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche

Art. 70 Regime di compensazione

1. Il FEAMP può sostenere la compensazione per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche francesi contemplate nell’articolo 349 TFUE.

2. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1, l’elenco dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare della compensazione.

3. Nello stabilire l’elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che la compensazione sia pienamente conforme alle norme della PCP.

4. Non possono beneficiare della compensazione i prodotti della pesca e dell’acquacoltura:

  1. a) catturati da pescherecci di paesi terzi, a eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell’Unione;

  2. b) catturati da pescherecci dell’Unione che non sono registrati in uno dei porti delle regioni di cui al paragrafo 1;

  3. c) importati da paesi terzi.

5. Il paragrafo 4, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell’industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita secondo il piano di compensazione della regione interessata.

6. I seguenti operatori sono ammissibili alla compensazione:

  1. a) persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l’ottenimento di prodotti della pesca o dell’acquacoltura al fine della loro immissione sul mercato;

  2. b) i proprietari o gli armatori di pescherecci registrati nei porti delle regioni di cui al paragrafo 1 e che vi esercitano la loro attività o le associazioni di tali proprietari o armatori;

  3. c) gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione o le loro associazioni.

Art. 71 Calcolo della compensazione

La compensazione è versata agli operatori di cui all’articolo 70, paragrafo 6, che svolgono attività nelle regioni di cui all’articolo 70, paragrafo 1, e tiene conto dei seguenti fattori:

  1. a) per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e

  2. b) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull’entità dei costi supplementari.

Art. 72 Piano di compensazione

1. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione di cui all’articolo 70, paragrafo 1, nel quale figurano l’elenco, i quantitativi e il tipo di operatori di cui all’articolo 70, il livello di compensazione di cui all’articolo 71 e l’autorità competente di cui all’articolo 97. La Commissione adotta atti di esecuzione che indicano la sua decisione di approvare o meno tali piani di compensazione.

2. Gli Stati membri possono modificare il contenuto del piano di compensazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri presentano tali modifiche alla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che indicano la sua decisione di approvare o meno tali modifiche.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura del piano di compensazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 126 che fissa i criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.

Art. 73 Aiuti di Stato per l’attuazione dei piani di compensazione

Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l’attuazione dei piani di compensazione di cui all’articolo 72. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione gli aiuti di Stato che la Commissione può approvare conformemente al presente regolamento nell’ambito di detti piani. Gli aiuti di Stato così notificati si considerano notificati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

Capo VI. Misure di accompagnamento della PCP in regime di gestione concorrente

Art. 74 Ambito di applicazione geografico

In deroga all’articolo 2, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell’Unione.

Art. 75 Obiettivi specifici

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

Art. 76 Controllo ed esecuzione

1. Il FEAMP può sostenere l’attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:

  1. a) acquisto, installazione e sviluppo di tecnologie, compresi hardware e software di computer, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), sistemi di televisione a circuito chiuso (TVCC) e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l’analisi, la gestione dei rischi, la presentazione (tramite siti web connessi al controllo) e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l’interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati;

  2. b) sviluppo, acquisto e installazione dei componenti, compresi hardware e software, che sono necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e dell’Unione, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e i sistemi di identificazione automatica (AIS) utilizzati a fini di controllo;

  3. c) sviluppo, acquisto e installazione dei componenti, compresi hardware e software, che sono necessari per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

  4. d) attuazione di programmi finalizzati allo scambio e all’analisi dei dati tra gli Stati membri;

  5. e) ammodernamento e acquisto di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per attività di controllo della pesca per almeno il 60 % del loro tempo complessivo di utilizzo annuo;

  6. f) acquisto di altri mezzi di controllo, compresi dispositivi di misurazione della potenza motrice e strumenti di pesatura;

  7. g) sviluppo di sistemi di monitoraggio e controllo innovativi e attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda l’analisi del DNA dei pesci e lo sviluppo di siti web dedicati al controllo;

  8. h) programmi di formazione e di scambio, anche tra Stati membri, di personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca;

  9. i) analisi costi/benefici, valutazione degli audit effettuati e delle spese sostenute dalle autorità competenti nell’ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza;

  10. j) iniziative, tra cui seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori e altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di applicare le norme della PCP;

  11. k) costi operativi sostenuti per l’effettuazione di controlli più rigorosi per stock soggetti a programmi specifici di controllo e di ispezione istituiti conformemente all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e al coordinamento dei controlli conformemente all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio38;

  12. l) programmi connessi all’attuazione di un piano d’azione definito conformemente all’articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, compresi gli eventuali costi operativi sostenuti.

3. Gli interventi di cui al paragrafo 2, lettere da h) a l), possono beneficiare del sostegno unicamente se realizzati nell’ambito di attività di controllo effettuate da un’autorità pubblica.

4. Per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettere d) e h), gli Stati membri interessati designano le autorità di gestione responsabili dell’intervento.