diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3330 del 04/06/1985 (Rv. 441002 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ALIQUOTA RISERVATA AGLI INVALIDI - COMPUTO DEI COSIDDETTI INVALIDI "INTERNI" - ART. 9 D.L. 12 SETTEMBRE 1983 N. 463 - EFFETTI RETROATTIVI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441002-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ALIQUOTA RISERVATA AGLI INVALIDI - COMPUTO DEI COSIDDETTI INVALIDI "INTERNI" - ART. 9 D.L. 12 SETTEMBRE 1983 N. 463 - EFFETTI RETROATTIVI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

L'art. 9 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, il quale, in parziale deroga della disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482, consente, entro certi limiti, la copertura dell'aliquota riservata agli invalidi con il computo di quei dipendenti che siano stati assunti con il collocamento ordinario, e siano poi divenuti invalidi nel corso del rapporto di lavoro, (cosiddetti invalidi "interni")non spiega effetti retroattivi, e, pertanto, non vale ad esonerare il datore di lavoro dall'Obbligo di assunzione, di un invalido "esterno" che sia insorto a seguito del suo avviamento disposto dal competente ufficio provinciale del lavoro prima della entrata in vigore della norma medesima.*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 9 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)