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Sez. L, Sentenza n. 1974 del 19/05/1975 (Rv. 375680 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE - RIMBORSI SPESE, COMPENSI SOSTITUTIVI DI FERIE O DI FESTIVITA NAZIONALI NON GODUTE - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE - COMPENSI SOSTITUTIVI DI RIPOSI DI CONGUAGLIO NON GODUTI - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375680-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE - RIMBORSI SPESE, COMPENSI SOSTITUTIVI DI FERIE O DI FESTIVITA NAZIONALI NON GODUTE - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE - COMPENSI SOSTITUTIVI DI RIPOSI DI CONGUAGLIO NON GODUTI - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Nella nozione di retribuzione del lavoro subordinato, assunta dall'art 27 DPR 30 maggio 1955, n 797 (dettato in tema di assegni familiari, ma applicabile ai contributi INAM in relazione all'art 1, cpv, legge 19 febbraio 1951, n 74) quale base di calcolo dei contributi previdenziali, non rientrano le attribuzioni patrimoniali che hanno carattere di rimborso spese, ovvero, che, per essere riferite a prestazioni lavorative considerate dalla legge con sfavore - in quanto eseguite in periodi destinati al riposo annuale (compenso sostitutivo di ferie non godute) o a solennizzare particolari ricorrenze (compenso sostitutivo di festivita nazionali non godute) - assumono carattere risarcitorio. Sulle somme corrisposte al lavoratore a titolo di compenso sostitutivo di riposi di conguaglio non goduti (nella specie a norma del contratto collettivo nazionale per i metalmeccanici del 17 febbraio 1963), sono dovuti i contributi previdenziali (nella specie, contributi INAM), qualora al datore di lavoro sia riservato il potere di scelta tra l'esigere una prestazione settimanale di durata oraria complessivamente ridotta ovvero una prestazione di maggiore durata complessiva dietro pagamento di una maggiore somma. La maggiore prestazione pecuniaria a carico del datore di lavoro trova, infatti, la sua causa nella maggiore prestazione lavorativa da lui scelta e ottenuta e riveste, quindi, natura di retribuzione (e non gia di risarcimento o di indennizzo), dovendo ritenersi tale, non solo quella che il datore di lavoro e tenuto a dare per l'opera prestata, ma anche quella che egli e tenuto a dare per avere il diritto di esigerla. (Conf 2868/73, mass n 366472).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 19/02/1951 num. 74 art. 1, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Contr. Coll. 17/02/1963 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)