Sez. 2, Sentenza n. 19493 del 20/04/2016 Cc. (dep. 11/05/2016) Rv. 266719 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Indagini suppletive - Oggetto - Opposizione motivata dalla necessit` di espletare una consulenza tecnica - Inammissibilit` - Esclusione - Rgioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
È illegittima la declaratoria "de plano" di inammissibilit` dell'opposizione alla richiesta di archiviazione motivata dalla necessit` di espletare una consulenza tecnica, in quanto quest'ultima costituisce uno strumento di approfondimento investigativo al pari delle prove dichiarative e documentali. (Fattispecie in tema di usura, in cui la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la declaratoria di inammissibilit` che il G.i.p. aveva motivato osservando che la consulenza tecnica costituiva non un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione della prova che non poteva costituire oggetto delle indagini suppletive da indicare a pena di inammissibilit`).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)