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Sez. 1, Sentenza n. 48162 del 07/11/2013 Ud. (dep. 03/12/2013) Rv. 257661 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MOTIVI ABIETTI O FUTILI | Imputato minorenne - Criteri di individuazione - Motivi espressione di immaturità adolescenziale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257661-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MOTIVI ABIETTI O FUTILI

Nel caso di reato commesso da un minore, l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo n. 1, cod. pen. può essere riconosciuto solo quando il motivo che ha determinato la commissione del reato sia meramente pretestuoso ed espressione dell'istinto criminale e della malvagità del reo e non quando esso trovi ragione nell'irrazionalità rappresentativa dell'immaturità ed emozionalità adolescenziale. (Fattispecie in tema di omicidio commesso da un minorenne in cui la Corte, in presenza di un movente connesso alla gelosia, ha annullato con rinvio la sentenza per accertare a quale delle due situazioni andava ascritta la futilità del motivo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)