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Sez. 5 - , Sentenza n. 48610 del 17/09/2018 Cc. (dep. 24/10/2018) Rv. 274144 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - motivi di ricorso - IN GENERE | - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Archiviazione per particolare tenuità del fatto – Mancata notifica all’indagato – Ricorso per cassazione – Inammissibilità per difetto di interesse - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274144-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - motivi di ricorso - IN GENERE

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emesso ai sensi dell'art.34 del d.lgs. n.274 del 2000, senza previa notifica all'indagato, poiché questi è privo d'interesse ad impugnare ex art. 568 cod. proc. pen. considerato che il decreto di archiviazione non comporta l'applicazione di alcuna sanzione, nemmeno accessoria e non fa stato in procedimenti civili o amministrativi, né è destinato ad essere iscritto nel casellario giudiziale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)