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Sez. L, Sentenza n. 4313 del 23/07/1982 (Rv. 422283 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIA TRA ASSICURATO E INPS PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422283-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIA TRA ASSICURATO E INPS PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

In una lite fra assicurato ed i.N.P.S. per il riconoscimento del diritto a pensione, non sussiste litisconsorzio necessario, né bisogno di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, allorché non cada in discussione l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e di una posizione assicurativa, alimentata regolarmente da contribuzione, ma di questa ultima si contrasti soltanto l'efficacia. (nella specie, in applicazione del suesposto principio, è stata respinta la tesi secondo cui il comune gestore dell'azienda municipalizzata datrice di lavoro fosse litisconsorte necessario nella causa, fra lavoratore ed i.N.P.S., concernente la computabilità, ai fini del trattamento pensionistico, del beneficio dell'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970). (Conf 754/68, mass n 332007).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)