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Sez. 1, Sentenza n. 13161 del 29/12/1995 (Rv. 495239 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - IN GENERE | Istituto del silenzio- rigetto ex art. 6 d.P.R. n. 1199 del 1971 - Ambito di applicazione. Ordinanza determinativa dell'I.G.E. evasa e della relativa pena pecuniaria - Impugnazione con ricorso gerarchico al Ministro delle Finanze - Omessa decisione nel termine di novanta giorni - Conseguenze - Mancata impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria - Preclusione di ogni contestazione della legittimità della pretesa dell'amministrazione.
Stato
decisa il 1995-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495239-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - IN GENERE

All'istituto del silenzio - rigetto disciplinato dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, in quanto tende ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, va attribuita operatività generale e, quindi attitudine ad incidere anche nella materia tributaria. Ne consegue che, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico al Ministro delle Finanze avverso la ordinanza - ingiunzione dell'Intendente di Finanza determinativa dell'I.G.E. evasa e della relativa pena pecuniaria, il silenzio del ministro implica il rigetto del ricorso del contribuente ed inizia a decorrere sia il termine di prescrizione del credito che il termine perentorio si sessanta giorni di cui all'art. 52 del R.D.L. 9 gennaio 1940 n. 2, convertito in legge 19 giugno 1940 n. 762, per adire l'autorità giudiziaria ordinaria, restando ininfluente al fine della decorrenza di tale termine l'eventuale successiva adozione da parte del ministro di un formale provvedimento di rigetto del ricorso summenzionato, mentre la mancata impugnazione, nei modi e nei termini dell'art. 52 succitato, del provvedimento sanzionatorio preclude ogni successiva contestazione della legittimità della pretesa dell'amministrazione finanziaria e la eventuale successiva ingiunzione fiscale potrà essere opposta solo per vizi formali suoi propri.

Riferimenti normativi: DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6, Regio Decr. Legge 09/01/1940 num. 2 art. 52 CORTE COST., Legge 19/06/1940 num. 762 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)