Sez. 3, Sentenza n. 9451 del 09/04/2024 (Rv. 670701-02)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi - Erronea assegnazione del ricorso ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione - Omessa notificazione dell’atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice designato per la trattazione - Conseguenze - Improponibilità o improcedibilità del giudizio di merito a cognizione piena - Sussistenza - Imputabilità dell’errore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di erronea assegnazione del ricorso, ritualmente diretto al giudice dell'esecuzione, ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione, l'omessa notificazione dell'atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice designato per la trattazione determina l'improponibilità o l'improcedibilità del giudizio di merito a cognizione piena, senza che rilevi stabilire se l'erronea assegnazione sia imputabile al ricorrente o all'ufficio giudiziario, essendo certamente imputabile all'opponente l'omessa notificazione nel termine perentorio.
Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)