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Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore

Testo in vigore al

Art. 135 Art. 26, comma 1° e 27, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. In luogo di assistenti ordinari e in determinate circostanze, possono, mediante concorso, essere assunti assistenti straordinari, i cui obblighi di servizio e la cui retribuzione saranno, caso per caso, stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. La retribuzione sara' in ogni caso inferiore a quella iniziale spettante agli assistenti ordinari. All'uopo e' necessaria l'autorizzazione del Ministro, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale. Gli assistenti straordinari possono essere confermati con le norme vigenti per gli aiuti ed assistenti ordinari.

2. Oltre agli aiuti ed assistenti retribuiti, di cui agli articoli precedenti, possono essere nominati, con decreto del rettore o direttore, su designazione del professore ufficiale della materia, aiuti ed assistenti volontari.

3. Gli aiuti e gli assistenti volontari devono essere scelti tra laureati e diplomati, esclusi i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso.

Art. 136 Art. 26, comma 1°, e art. 28, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. Alle cattedre di lingue e letterature possono essere annessi lettorati per le esercitazioni relative.

2. Ai lettori si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli aiuti e assistenti ordinari; il loro trattamento economico non puo' essere superiore a quello dei medesimi.

3. Per l'ufficio di lettore di lingue straniere puo' prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.

Capo IV. Ordinamento amministrativo

§ 1. Regolamenti interni

Art. 44 Art. 3, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812 - Art. 1, comma 5°, legge 8 giugno 1933, n. 629

1. Ogni Universita' o Istituto superiore ha un regolamento interno, nel quale sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile e interno dell'Universita' o Istituto, e quelle concernenti il personale posto a carico del suo bilancio, ferme restando le disposizioni contenute nel presente T. U. per le singole categorie di personale.

2. Il trattamento economico delle categorie di personale a carico dei vari Istituti, eccettuato il personale aiuto ed assistente, non potra' essere superiore a quello risultante dalla attuazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

3. Il regolamento e' emanato, e, occorrendo, modificato, con decreto del rettore o direttore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio delle Facolta' e Scuole interessate, nonche', ove esista, il senato accademico. Esso deve essere approvato dal Ministro dell'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze.

4. Il regolamento e le sue eventuali modificazioni debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della educazione nazionale.

§ 2. Patrimoni e redditi

Art. 45 Art. 66, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 7 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 14, commi 1°, 5°, 6° e 7°, decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 8, comma 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. Oltre i frutti del proprio patrimonio, sono a disposizione di ogni Universita' e Istituto superiore il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato, i contributi di Enti o di privati, il provento delle tasse di esercizio della libera docenza, delle tasse e sopratasse scolastiche e dei contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti - salvo il disposto degli articoli 152 e 194 - dei diritti di segreteria, delle prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, gli Istituti scientifici possono eseguire.

2. I contributi che le Provincie, i Comuni e i Consigli provinciali dell'economia corporativa siano obbligati o si obblighino di versare alle Regie Universita' o ai Regi Istituti superiori, debbono, quando l'Istituto superiore interessato ne faccia richiesta al prefetto, essere garantiti mediante delegazione sulle sovraimposte, o, in mancanza, su altri cespiti dati in riscossione al ricevitore provinciale o all'esattore delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

3. La delegazione deve essere rilasciata per il periodo uguale alla rimanente durata della convenzione di mantenimento dell'Universita' o dell'Istituto superiore interessato.

4. Il ricevitore provinciale e l'esattore delle imposte dirette rispondono in proprio delle somme per le quali hanno ricevuto la delegazione in favore dell'Universita' o dell'Istituto superiore interessato.

Art. 48 Art. 4, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812

1. Il Ministro dell'educazione nazionale puo' consentire che il materiale scientifico, acquistato con fondi straordinari concessi per determinati studi e ricerche da. eseguirsi da un professore di ruolo, sia assegnato ad Istituto di altra sede, alla quale il professore stesso sia stato eventualmente trasferito.

2. Occorre a tal uopo il consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto da cui il professore proviene.

3. Gli Istituti provvederanno alle conseguenti variazioni di inventario.

Art. 49

1. Gli Istituti scientifici delle Universita' e degli Istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze.

2. Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a pagamento.

3. Nel regolamento generale sono stabilite le norme per la riscossione e l'erogazione dei proventi relativi nonche' tutte le disposizioni per l'ordinamento e il funzionamento di dette prestazioni.

Art. 50 Art. 163, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102

1. Nel caso di soppressione di Universita' o Istituti di cui alla tabella B gli immobili dello Stato, gia' a servizio delle Universita' o Istituti medesimi, saranno destinati a scopi di pubblica istruzione, o, in genere, di cultura a vantaggio dei Comuni o delle Provincie rispettive; il materiale mobile di qualsiasi natura sara' invece dato in proprieta' ad Universita' o Istituti di cui alle tabelle A e B o assegnato a servizio di Regi Istituti superiori con ordinamento speciale, tenuto conto del fabbisogno e della qualita' del materiale medesimo.

2. Nel caso di soppressione parziale di Facolta' o Scuole anche appartenenti a Universita' o Istituti di cui alla tabella A, le disposizioni del precedente comma verranno applicate limitatamente agli immobili e al materiale mobile gia' a servizio delle Facolta' o Scuole soppresse.

§ 3. Spese contratti e lavori

Art. 51 Art. 5, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. Fino al limite di L. 30.000 le spese possono essere eseguite in economia, secondo le norme stabilite dal regolamento interno di cui all'art. 44.87333352358

2. Tutte le spese eccedenti il limite anzidetto sono effettuate in seguito a gara pubblica o a licitazione privata, su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

3. In casi eccezionali o di urgenza, il Consiglio puo', con deliberazione motivata, prescindere dalla gara o dalla licitazione anche per spese superiori alle lire 30.000, ma non eccedenti le lire 100.000.87333352358

4. Per spese eccedenti le lire 100.000 la omissione di tali formalita' deve essere autorizzata dal Ministro dell'educazione nazionale.87333352358

5. Tutte le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione concernenti alienazioni o trasformazioni del patrimonio o contrattazione di aiutai sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 52 Art. 72 decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 40, comma 1°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 49, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931. n. 1227

1. Il presidente e i componenti il Consiglio d'amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni economici arrecati all'Universita' o Istituto superiore a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare per dolo o colpa grave.

Art. 53 Art. 74, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 40, comma 2°, R. decreto 28 agosto-1924, n. 1618 - Art. 51, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. Ciascun direttore di Istituto scientifico dispone liberamente dei fondi assegnati al suo istituto, con l'obbligo di rendere conto al termine dell'anno finanziario al Consiglio d'amministrazione.

2. Tuttavia per le spese che in una sola volta eccedano lire 10.000 o che eccedano L. 5000 annue ed impegnino il bilancio per piu' esercizi e' necessaria la preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione.87

3. I direttori ed i professori che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verifichino anno per anno sui fondi da essi amministrati, ed il Ministro dell'educazione nazionale puo' provvedere, d'accordo con quello delle finanze, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

Art. 54 Art. 75 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 52, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172

1. I pagamenti per conto dell'Universita' o istituto superiore e dei singoli Istituti scientifici sono effettuati dall'economo-cassiere direttamente o a mezzo di conti correnti presso istituti di credito di notoria solidita', in base alle fatture o al nulla osta di chi ha ordinato la spesa, vistati dal rettore dell'Universita' o dal direttore dell'istituto superiore.

Art. 55 Art. 76, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 10, R. decreto 25 agosto 1924, n. 1618 -- Art. 53, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172

1. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Universita', gli Istituti di istruzione superiore gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1962, N. 1073, COME MODIFICATA DALLA L. 10 NOVEMBRE 1970, N.868.

3. Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Universita' e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamente a fini di istituto, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.

4. Tali imposte saranno dovute nel caso in cui le Universita' e gli Istituti universitari procedano alla alienazione del materiale e degli apparecchi, salvo che l'alienazione avvenga, a titolo di permuta.

5. Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale.

Art. 56 Art. 78, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 55, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172

1. Le Universita' e gli Istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreche' non trattisi di contestazioni contro lo Stato.

2. Possono inoltre giovarsi dell'opera del Genio civile per lavori edilizi da eseguirsi a carico del loro bilancio.

Art. 58 Art. 69, commi 2° a 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 14, comma 2°, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 15, commi 2° a ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 11, comma 2°, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 8, comma 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. L'anno finanziario per le Universita' e gli Istituti superiori decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno.

3. Il Consiglio di amministrazione provvede agli stanziamenti per le spese di personale e di materiale sia generali dell'Universita' o Istituto superiore, sia inerenti al funzionamento delle Facolta' e Scuole dei singoli Istituti scientifici, su proposta del senato accademico, udite le Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto, ovvero del Consiglio di Facolta' per le Universita' o Istituti costituiti di una sola Facolta'.

4. Il bilancio preventivo deve avere un fondo di riserva per provvedere ai bisogni che possono manifestarsi dopo l'approvazione di esso.

5. Il Consiglio di amministrazione delibera, sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre.

6. Le aziende agrarie, i laboratori di chimica agraria e le altre aziende annesse agli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria hanno gestione distinta da quella dell'istituito.

7. Gli utili netti delle aziende agrarie, dopo eseguiti i miglioramenti fondiari e agrari, saranno iscritti nella parte attiva del bilancio dei singoli Istituti come entrate straordinarie.

Art. 59 Art. 10 R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 6 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. Il bilancio preventivo delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori non e' soggetto all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, al quale sara', inviato per conoscenza un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.

2. Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarita'.

3. Copie del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti sono trasmesse al Ministero dell'educazione nazionale per conoscenza.

§ 5. Consorzi universitari

Art. 60 Art. 79, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 56, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. I rettori e direttori hanno il dovere di promuovere qualsiasi forma d'interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di Enti o di privati a favore delle Universita' e Istituti cui sono rispettivamente preposti; in particolare, loro incombe l'obbligo di promuovere la formazione di consorzi allo scopo di coordinare le iniziative nel modo piu' utile ed efficace ai fini del mantenimento e funzionamento delle Universita' e Istituti.

Art. 61

1. Ai Consorzi universitari e' riconosciuta personalita', giuridica.

2. Ciascun Consorzio e' costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli Enti e i privati partecipanti al Consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento.

3. La convenzione e lo statuto sono approvati con decreto Reale emanato su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, udito il Consiglio di Stato, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Sezione II. Personale

Art. 137 Art. 1, legge 8 giugno 1933, n. 629

1. Ogni Universita' e Istituto superiore, di cui alle tabelle A e B, ha una segreteria, che comprende anche un ufficio di economato e cassa.

2. Il personale addetto alla segreteria e' a carico dell'Universita' o Istituto ed e' distinto in tre gruppi:

  1. a) amministrativo;

  2. b) di ragioneria;

  3. c) di ordine.

3. I ruoli organici, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono stabiliti dal regolamento interno, di cui all'art. 44 del presente T. U.

4. Il trattamento economico non puo' essere superiore a quello stabilito per i corrispondenti gruppi dei ruoli dell'Amministrazione statale sino al grado nono incluso.