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Sez. L, Sentenza n. 202 del 12/01/1983 (Rv. 425027 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - DISCIPLINA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425027-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - DISCIPLINA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - INAPPLICABILITÀ.*

In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, effettuato da un'azienda operante nel settore commerciale, non è applicabile l'accordo interconfederale 5 maggio 1965, trattandosi di pattuizione collettiva riguardante solo il settore industriale. (V 3252/80, mass n 407044).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)