Sez. L, Sentenza n. 8788 del 08/10/1996 (Rv. 499983 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Rotazione dei lavoratori da assoggettare alla sospensione - Preventiva opzione del datore di lavoro di non procedere alla rotazione per ragioni tecnico - produttive - Obbligo di comunicazione alle organizzazioni sindacali ex art. 1 legge n. 223 del 1991 - Esclusione - Garanzie alternative - Fattispecie relativa contestazione della sospensione da parte di lavoratore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Ai fini dell'ammissione all'intervento straordinario di integrazione salariale, non è necessario, a norma dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991 n. 223, che costituisca oggetto delle preventive comunicazioni alle organizzazioni sindacali e dell'esame congiunto (secondo la procedura delineata dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164) la decisione del datore di lavoro di non adottare, per ragioni tecnico - organizzative, meccanismi di rotazione dei lavoratori destinatari della sospensione, dato che il settimo comma del citato art. 1 prevede che costituiscano oggetto della consultazione le modalità della rotazione, e quindi si riferisce al caso in cui questa sia prevista dall'impresa, mentre l'ipotesi di esclusione della rotazione è disciplinata dal comma ottavo, che prevede al riguardo una forma alternativa di garanzia, consistente nell'onere del datore di lavoro di indicare i motivi di tale scelta nel programma contenuto nella richiesta di intervento straordinario e nella facoltà del CIPI di non ritenere giustificati tali motivi (decisione a cui segue la promozione da parte del Ministro del lavoro di un accordo tra le parti sulla materia e, in difetto, l'adozione di meccanismi di rotazione con decreto ministeriale). (Nella specie la S.C., in base al riportato principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda del lavoratore diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di sospensione che lo riguardava, per l'inidoneità della preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)