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Sez. 2, Sentenza n. 1241 del 07/11/1972 Ud. (dep. 14/02/1973) Rv. 123197 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - INTERROGATORIO SOMMARIO DELL'IMPUTATO - CARATTERE E FINALITA DELL'ATTO - SUA OMISSIONE O IRRITUALITA - INCIDENZA SUI DIRITTI DI DIFESA - ESCLUSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123197-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - INTERROGATORIO SOMMARIO DELL'IMPUTATO - CARATTERE E FINALITA DELL'ATTO - SUA OMISSIONE O IRRITUALITA - INCIDENZA SUI DIRITTI DI DIFESA - ESCLUSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*

L'interrogatorio sommario nel giudizio direttissimo ha un carattere peculiare, essendo predisposto, piu che alla contestazione formale dell' accusa, alla identificazione del soggetto ed al controllo della legittimita dell'arresto, presupposto della legalita del procedimento speciale da adottare, tanto che nei procedimenti direttissimi per reati elettorali e di stampa nonche in quelli cosiddetti immediati afferenti a reati commessi in udienza si prescinde del tutto dal suddetto atto sommario. Atteso l'anzidetto carattere e considerato altresi che il giudizio direttissimo e privo della fase istruttoria e degli Atti preliminari al giudizio, deve ritenersi(al pari di quanto si verifica in procedimenti di Competenza pretoria, quando non siano stati compiuti Atti istruttori)che l'omissione o la irritualita dell'interrogatorio sommario nel giudizio direttissimo non e causa di nullita, non incidendo in alcun modo, menomandolo, sul diritto di difesa, che tutto si concentra e si esplica in Sede dibattimentale. (V 120358, anno 1972; 116118, 113973, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)