Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile
Testo vigente
Art. 9 Nullita' della citazione
1. Il testo dell'art. 164 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 164 (Nullita' della citazione). - La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 163, o se e' stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione e' altresi' nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La nullita' e' rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si e' costituito in giudizio.
"La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente".
Art. 10 Costituzione delle parti
1. Il testo degli articoli 165, 166, 168, 169 e 171 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 165 (Costituzione dell'attore). - L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.
"Se la citazione e' notificata a piu' persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro (dieci giorni dall'ultima notificazione".
"Art. 166 (Costituzione del convenuto). - Il convenito deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della ditazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione".
"Art. 168 (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio). - All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si e' costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.
"Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze".
"Art. 168-bis (Designazione del giudice istruttore). - Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non ereda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.
"La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte piu' diligente.
"Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore.
"Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
"In tal caso il cancelliere comunica alla parte costituita la nuova data di comparizione".
"Art. 169 (Ritiro dei fascicoli di parte). - Ciascuna parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
"Ciascuna parte ha la facolta' di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al piu' tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale".
"Art. 171 (Ritardata costituzione delle parti). - Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma.
"Se una delle parti si e' costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.
"La parte che non si costituisce neppure in tale udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291".
Art. 11 Abrogazione di articoli
1. Gli articoli 172 e 173 del Codice di procedura civile sono abrogati.
Art. 12 Ordinanze del giudice istruttore
1. L'art. 177 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 177 (Effetto e revoca delle ordinanze). - Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. "Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate. "Non sono modificabili ne' revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
1° le ordinanze pronunziate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;
2° le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
3° le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo, diverso da quello previsto dall'articolo seguente; 4° le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente".
Art. 13 Controllo del collegio sulle ordinanze
1. Il testo dell'art. 178 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 178 (Controllo del collegio sulle ordinanze). - Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio quando la causa e' rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.
"Tuttavia, le ordinanze del giudice istruttore, che risolvono questioni relative all'ammissibilita' e alla rilevanza di mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio, possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio.
"Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.
"Il reclamo e' presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.
"Se il reclamo e' presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica.
Se il reclamo e' proposto con ricorso, questo e' comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale me moria di risposta.
"Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni dell'art. 279 quarto comma, e dell'art. 280.
"Il provvedimento del collegio e' limitato all'ammissibilita' e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito, ne' totali ne' parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, puo' limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190.
"L'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo".
Art. 14 Forma della trattazione
1. Il testo dell'art. 180 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 180 (Forma della trattazione). - La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' orale. Il giudice, tuttavia, puo' autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'art. 170, rinviando l'udienza di trattazione.
"Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronunzia in udienza".
Art. 15 Mancata comparizione delle parti
1. Il testo dell'art. 181 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Mancata comparizione delle parti). - Se nessuna delle parti comparisce nella, prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
"Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata, dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".
Art. 16 Precisazione e modificazione delle conclusioni
1. Il testo dell'art. 183 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 183 (Prima udienza di trattazione). - Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta.
"Il giudice richiede alle parti gli schiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione".
Art. 17 Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore
1. Il testo dell'art. 184 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 184 (Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore). - Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finche' questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'art. 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge".
Art. 18 Provvedimenti del giudice istruttore
1. Il testo dell'art. 187 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 187 (Provvedimenti del giudice istruttore).
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.
"Puo' rimettere le parti al collegio affinche' sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa puo' definire il giudizio.
"Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma puo' anche disporre che siano decise unitamente al merito.
"Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, ordina gli altri mezzi che puo' disporre d'ufficio, tranne quelli riservati al collegio, e a meno che non ritenga opportuno rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilita' o alla rilevanza dei predetti mezzi di prova. In tal caso il giudice assegna alle parti termini per la comunicazione di memorie. Per la decisione del collegio si osservano i commi sesto e settimo dell'art. 178.
"Il giudice da' ogni altra disposizione relativa al processo".
Art. 19 Rimessione al collegio
1. Il testo dell'art. 189 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 189 (Rimessione al collegio). - Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni gia' prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'art. 187, secondo e terzo comma.
"La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma".
Art. 20 Comparse conclusionali e memorie
1. Il testo dell'art. 190 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 190 (Comparse conclusionali e memorie). - Nel rimettere le parti al collegio a norma dell'articolo precedente, il giudice istruttore fissa l'udienza per la discussione davanti a questo.
"Le parti, dieci giorni liberi prima di tale udienza, debbono comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni gia' fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano.
"Cinque giorni liberi prima dell'udienza le parti possono comunicarsi brevi memorie, aventi carattere di semplice replica alle deduzioni avversarie, e non contenenti nuove conclusioni.
"Se le parti hanno dichiarato d'accordo, nell'udienza, di rimessione, di rinunziare alle memorie di replica, le comparse conclusionali possono essere comunicate entro il termine di cinque giorni previsto dal comma precedente.
"Queste disposizioni si applicano anche al pubblico ministero che sia intervenuto nel processo a norma dell'art. 70".
Art. 21 Chiamata di un terzo per ordine del giudice
1. Il testo dell'art. 270 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 270 (Chiamata di un terzo per ordine del giudice). - La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 107 puo' essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.
"Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo".
Art. 22 Condanna generica - Provvisionale
1. Il testo dell'art. 278 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"(Art. 278 (Condanna generica - Provvisionale). - Quando e' gia' accertata la sussistenza di un diritto, ma e' ancora controversa la quantita' della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, puo' limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.
"In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, puo' altresi' condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova".
Art. 23 Disciplina dei provvedimenti del collegio
1. Il testo dell'art. 279 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 279 (Forma dei provvedimenti del collegio). - Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza. Il collegio pronuncia sentenza:
1° quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione o di competenza;
2° quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
3° quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito; 4° quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;
5° quando, valendosi della facolta' di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.
"I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza. "I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello. "L'ordinanza e' depositata in cancelleria insieme con la sentenza".
Art. 24 Ulteriore istruzione della causa
1. Il testo dell'art. 280 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 280 (Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio). - Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a se' nel caso previsto nell'articolo seguente.
"Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne da tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'art. 176 secondo comma.
"Per effetto dell'ordinanza, il giudice istruttore e' investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa".
Art. 25 Abrogazione di disposizioni sull'esecuzione provvisoria di sentenze parziali
1. L'art. 284 del Codice di procedura civile e' abrogato.
Art. 26 Integrazione dei provvedimenti istruttori
1. Il testo dell'art. 289 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 289 (Integrazione dei provvedimenti istruttori). - I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.
"L'integrazione e' disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che e' comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere".
Art. 27 Contumacia del convenuto
1. Il testo dell'art. 291 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 291 (Contumacia del convenuto). - Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullita' nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
"Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza, fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma.
"Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non e' eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo".
Art. 28 Rimessione in termini del contumace
1. Il testo dell'art. 294 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 294 (Rimessione in termini). - Il contumace che si costituisce puo' chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attivita' che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullita' della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione e' stata impedita da causa a lui non imputabile.
"Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.
"I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.
"Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attivita' difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia gia' matura per la decisione rispetto alle parti gia' costituite".
Art. 29 Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione
1. Il testo dell'art. 297 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 297 (Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione). - Se col provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295.
"Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.
"L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.
"Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, e' notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice".