Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 14/03/1983 (Rv. 426747 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - SENTENZA DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE NON SPECIALIZZATO ADITO - GIUDIZIO DINANZI ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA DICHIARATA COMPETENTE - STATUIZIONE SULLA NATURA NON AGRARIA DEL CONTRATTO OGGETTO DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - SENTENZA DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE NON SPECIALIZZATO ADITO - GIUDIZIO DINANZI ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA DICHIARATA COMPETENTE - STATUIZIONE SULLA NATURA NON AGRARIA DEL CONTRATTO OGGETTO DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
Nel sistema della legislazione speciale in materia di proroga dei contratti agrari, la Competenza attribuita alla Sezione specializzata agraria - esclusa soltanto quando risulti prima facie che il rapporto, sottoposto al giudice non specializzato, non rientra fra le fattispecie contemplate da quella legislazione - opera ogni qualvolta sia dedotta l'esistenza di un contratto agrario e sia invocata la proroga di esso, talché la valutazione di quel giudice su tale punto resta limitata alla verifica dell'inesistenza di elementi negativi che possano escludere la fondatezza di siffatta questione, piuttosto che sull'esistenza di elementi positivi che depongano per la sua fondatezza. Pertanto la mancata impugnazione della sentenza di incompetenza del giudice non specializzato adito non preclude al convenuto di sostenere ed alla Sezione specializzata dichiarata competente di dichiarare che il contratto non ha natura agraria e di pronunciare sulla domanda in base a tale qualificazione (nella specie, rilascio dell'immobile dato in comodato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)