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Sez. 1, Sentenza n. 12066 del 27/10/1999 (Rv. 530806 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Norma penale tributaria - Violazione da parte di un soggetto estraneo al rapporto di imposta - Condanna di questo al risarcimento del danno per pregiudizio del credito tributario - Presupposti - Limiti.
Stato
decisa il 1999-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530806-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Il terzo estraneo al rapporto d'imposta, che abbia violato una norma penale tributaria, non può essere condannato a pagare all'amministrazione finanziaria, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari a quella dovuta, per il pagamento del tributo, dal soggetto passivo d'imposta, per il solo fatto di aver posto in essere la condotta incriminata, senza che l'amministrazione finanziaria abbia provato di aver emesso i necessari atti impositivi e proceduto alla riscossione del tributo nei confronti del soggetto passivo di imposta e che l'adempimento di quest'ultimo è mancato per fatto del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)