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Sez. 5, Sentenza n. 953 del 01/12/1995 Ud. (dep. 30/01/1996) Rv. 203961 - 01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In genere | Smarrimento di libretto di risparmio - Falsa denuncia ai carabinieri - Delitti di cui all'art. 483 cod. pen. - Sussistenza - Ragione: funzione probatoria dell'attestazione al pubblico ufficiale - Fattispecie: denuncia di smarrimento non fatta all'istituto emittente, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1951, n. 948 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203961-01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In genere

La falsa denuncia, fatta ad una stazione di carabinieri, dello smarrimento di un libretto di risparmio, integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen.. Ciò perché tale denuncia, richiesta dall'art. 6 della legge 30 luglio 1951, n. 948 (recante disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari) e sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 17 di detta legge, è destinata a provare lo smarrimento del libretto e la relativa attestazione è resa ad una pubblico ufficiale. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta irrilevante la circostanza che la denuncia non sia stata fatta, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge suindicata, all'istituto emittente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 30/07/1951 num. 948 art. 1, Legge 30/07/1951 num. 948 art. 6, Legge 30/07/1951 num. 948 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)