Sez. 2, Sentenza n. 1294 del 07/05/1971 (Rv. 351484 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO CESSATO DURANTE IL VIGORE DI PRECEDENTE CONTRATTO COLLETTIVO, MA SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA CONTRATTUALMENTE PREVISTA ALLA QUALE RETROAGISCONO GLI EFFETTI DEL NUOVO CONTRATTO - APPLICABILITA DI QUEST'ULTIMO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO CESSATO DURANTE IL VIGORE DI PRECEDENTE CONTRATTO COLLETTIVO, MA SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA CONTRATTUALMENTE PREVISTA ALLA QUALE RETROAGISCONO GLI EFFETTI DEL NUOVO CONTRATTO - APPLICABILITA DI QUEST'ULTIMO - CONDIZIONI.*
Un contratto collettivo postcorporativo non puo essere ritenuto applicabile ad un rapporto di lavoro cessato durante il vigore del precedente contratto collettivo, ma successivamente alla data alla quale, in virtu di apposita clausola, retroagiscono gli effetti di esso nuovo contratto, senza che venga previamente accertato, in punto di fatto, se i soggetti del rapporto individuale di lavoro erano, o non, ancora iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, o comunque vincolati all'osservanza dei nuovi patti collettivi, e, sul piano dell'autonomia negoziale, se sussisteva il potere di rappresentanza delle associazioni sindacali (stabilendosi se gli statuti delle associazioni stipulanti contemplino un cosi esteso potere di disposizione delle posizioni giuridiche individuali, tale da giustificare l'ingerenza dei Sindacati stessi nella sfera dei diritti e obblighi individuali, costituenti non piu i termini di un rapporto sinallagmatico tuttora in corso, bensi emergenze attive o passive di un rapporto di lavoro gia esaurito nella soggezione, quanto alle conseguenze economiche, alla disciplina legale e collettiva in vigore al tempo della cessazione del rapporto stesso) e quale uso ne abbiano fatto nel caso concreto (stabilendosi se la clausola relativa all'efficacia temporale del nuovo contratto possa essere interpretata come inequivoca manifestazione della volonta delle associazioni stipulanti, non soltanto di far retroagire i benefici del nuovo trattamento economico a favore dei lavoratori ancora in servizio al momento della nuova stipulazione collettiva, ma altresi di richiamare in vita i rapporti di lavoro precedentemente estinti, per sottoporli alla nuova disciplina collettiva).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)