Sez. 5, Sentenza n. 5289 del 12/03/1979 Ud. (dep. 08/06/1979) Rv. 142203 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - ERRORE DI CALCOLO SULLA VELOCITA DEL VEICOLO PREFERITO - RESPONSABILITA DEL CONDUCENTE CON PRECEDENZA DI FATTO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - ERRORE DI CALCOLO SULLA VELOCITA DEL VEICOLO PREFERITO - RESPONSABILITA DEL CONDUCENTE CON PRECEDENZA DI FATTO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA - CONDIZIONI.*
Quando la situazione dei luoghi e le modalita del traffico sono tali che il conducente di uno dei due veicoli debba dare la precedenza all'altro, a norma dell'art 105 cod strad, la colpa del primo non puo escludersi se egli abbia erroneamente calcolato la distanza e la velocita di sopravvenienza del veicolo preferito, fidando sulla propria precedenza di fatto; a meno che non risulti provato che il conducente del veicolo preferito abbia posto in essere una condotta tale da mutare le condizioni di avvicinamento di un veicolo all'altro dopo l'inizio della manovra di anticipo (ad esempio aumentando inaspettatamente la propria velocita) cosi da assurgere a causa esclusiva dello scontro.*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)