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Sez. 1, Sentenza n. 27081 del 21/12/2007 (Rv. 601333 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - IN GENERE | Prodotti messi in commercio dal produttore nei paesi dell'U.E. - Successiva circolazione in Italia per opera di terzi - Legittimità - Prodotti messi in commercio in paesi extracomunitari - Opposizione del produttore alla successiva importazione e messa in commercio in Italia da parte di terzi - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601333-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - IN GENERE

Il titolare di un marchio, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, ovvero dopo aver consentito (attraverso, ad esempio, un contratto di licenza) che altri vi apponesse il segno e lo commercializzasse, non può impedire che il cessionario ne usi secondo le proprie scelte né può opporsi alla circolazione in Italia del prodotto precedentemente messo in commercio da lui stesso (o da soggetti a ciò legittimati) in un paese dell'Unione Europea (verificandosi, in tal caso, il fenomeno del cosiddetto "esaurimento del marchio"), ma può, per converso, opporsi all'importazione di prodotti provenienti da un paese extracomunitario e contrassegnati (anche legittimamente) con il suo marchio, sempre che egli (ovvero Il titolare di un marchio, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, ovvero altro soggetto da lui legittimato) non abbia consentito alla introduzione ulteriore di quei beni nel mercato europeo, senza che assuma alcun rilievo la circostanza di un eventuale regolare sdoganamento dei prodotti in un paese dell'Unione Europea, risultando ciò del tutto irrilevante sul piano del diritto ad introdurre il prodotto in quel mercato nazionale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1 bis, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)