Sez. 1, Sentenza n. 8230 del 07/04/2006 (Rv. 590980 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - COMPENSI | Determinazione - Sistema anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Competenza - Dell'assemblea ordinaria - Configurabilità - Condizioni - Mancata determinazione del compenso nell'atto costitutivo - Necessità - Conseguenze - Attribuzione agli amministratori di un compenso aggiuntivo a quello previsto nello statuto - Legittimità - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - COMPENSI
In base al combinato disposto degli artt. 2364, comma primo, n. 3, e 2389, comma primo, cod. civ. (nel testo anteriore alla riforma attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, applicabile nella specie "ratione temporis"), la determinazione del compenso degli amministratori di società per azioni è rimessa in primo luogo all'atto costitutivo e, solo ove esso non provveda, all'assemblea ordinaria. Resta di conseguenza escluso che l'assemblea possa accordare agli amministratori un compenso ulteriore rispetto a quello già previsto dallo statuto sociale, a nulla rilevando che quest'ultimo sia eventualmente stabilito nella forma aleatoria della partecipazione agli utili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)