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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 383 del 1987

Decisione
decisa il 1987-10-29, depositata il 1987-11-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:383
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 3591

  • Eguaglianza (principio di)
  • Discrezionalità legislativa
  • Disciplina differenziata di situazioni ritenute diverse
  • Condizione
  • Ragionevolezza della ritenuta diversità.
Leggi la massima
Rientra nel potere discrezionale del legislatore lo stabilire discipline differenziate per regolare situazioni che egli ritiene ragionevolmente diverse.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 3592

  • Navi e navigazione
  • Reati contro le autorità di bordo
  • Offesa in danno di superiore da parte DI un componente dell'equipaggio
  • Reazione ad atti arbitrari del superiore
  • Omessa previsione quale scriminante
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Riguardo al delitto di cui all'art. 1104 cod.nav. (offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato), l'omessa previsione di una scriminante analoga a quella della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale - prevista, per il reato di oltraggio, dall'art. 4, d.lg.lgt. n. 288 del 1944 - trova razionale e piena giustificazione nella maggiore gravità della suddetta fattispecie delittuosa rispetto a quella ex art. 341 cod.pen., sussistendo nel primo caso, accanto al reato di danno costituito dall'oltraggio, anche un reato di pericolo concernente la sicurezza della navigazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1104 cod.nav., nella parte in cui non prevede l'applicazione della scriminante ex art.4, d.lg.lgt. cit.).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del Codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1979 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1980; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto in fatto che, con ordinanza 13 novembre 1979, il Tribunale di Genova sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1104 cod. nav. nella parte in cui, nel sanzionare penalmente l'offesa all'onore o al prestigio di un superiore da parte del componente l'equipaggio, in presenza del superiore stesso, nonché a causa e nell'esercizio delle sue funzioni, non prevede l'applicabilità di una scriminante, come quella prevista dall'art. 4 d.l.l.t. 14 novembre 1944, n. 288, per il reato di oltraggio di cui all'art. 341 cod. pen., in reazione ad atti arbitrari commessi dal pubblico ufficiale; che, secondo il Tribunale rimettente, si tratterebbe di situazioni eguali cui sarebbe irrazionalmente dato trattamento differenziato a scapito di quella contemplata dall'articolo impugnato, e perciò con violazione dell'art. 3 della Costituzione; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata;
punto 2
Considerato in diritto che nell'ipotesi prevista dall'art. 1104 cod. nav. il legislatore, oltre che dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale, si è particolarmente preoccupato di dare tutela alla sicurezza della navigazione che l'indisciplina a bordo potrebbe compromettere, sì che, accanto al reato di danno rappresentato dall'oltraggio, vi è nella fattispecie un reato di pericolo concernente la detta sicurezza; che conseguentemente deve escludersi che si tratti di situazione comparabile a quella contemplata dalla fattispecie di cui all'art. 341 cod. pen., sì che la mancata previsione della scriminante, lungi dall'avere carattere di irrazionalità, trova piena giustificazione nella maggiore gravità della fattispecie in esame atteso il pericolo per altro rilevante bene giuridico che ne deriva; che, ciò puntualizzato, questa Corte ha sempre riconosciuto riservato al potere discrezionale del legislatore lo stabilire discipline differenziate per regolare situazioni che egli ritiene ragionevolmente diverse, sì che la sollevata questione è manifestamente priva di fondamento;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1104 cod. nav., sollevata dal Tribunale di Genova con ordinanza 13 novembre 1979 (n. 110/1980 reg. ord.) in riferimento all'art. 3 Cost. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: GALLO Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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