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Sez. 5, Sentenza n. 49039 del 02/12/2004 Ud. (dep. 22/12/2004) Rv. 231288 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE | Pregiudizio di natura patrimoniale sofferto dal soggetto presso cui la moneta contraffatta è stata spesa - Legittimazione a costituirsi parte civile - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231288-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE

In tema di falso nummario (art. 455 cod. pen.), sussiste la legittimazione a costituirsi parte civile del soggetto presso il quale la moneta contraffatta sia stata spesa e che abbia subito un pregiudizio di natura patrimoniale, il quale è risarcibile anche in sede penale, secondo la previsione generale dell'art. 185, comma secondo, cod. pen. - che fa riferimento "ad ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale", mentre nessun rilievo assume il fatto che, trattandosi di reato contro la fede pubblica, esuli dalla tutela penale il danno patrimoniale eventualmente sofferto dal privato, in quanto ciò significa semplicemente che tale danno non rientra negli elementi costitutivi della fattispecie di reato, ma non certo che il danno eventualmente subito non sia risarcibile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185 com. 2, Cod. Pen. art. 455, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)