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Sez. 6, Sentenza n. 8046 del 08/05/1995 Ud. (dep. 19/07/1995) Rv. 202033 - 01

Stupefacenti - In genere | Associazione finalizzata al traffico - Elementi probatori - Commissione dei delitti rientranti nel programma criminoso - Utilizzazione per la valutazione della sussistenza dell'associazione - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202033-01

Stupefacenti - In genere

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonostante l'autonomia del reato-mezzo, che può sussistere anche nel caso in cui il programma non sia attuato, quando vengono commessi delitti rientranti nel programma, il giudice può legittimamente argomentare dalla loro commissione e dalle specifiche modalità esecutive per valutare la prova dell'associazione per delinquere. (Nella specie la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano desunto la sussistenza del vincolo associativo dall'automatismo delle prassi e dei contatti tra i soggetti protagonisti della vicenda, dalla protrazione di rapporti per tre mesi e dalla copertura assunta per dissimulare il reale traffico).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)