Sez. L, Ordinanza n. 15294 del 31/05/2024 (Rv. 671225-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Pensione indiretta per i familiari di lavoratore autonomo deceduto - Applicabilità della regola dell'automatismo delle prestazioni - Esclusione - Omissione contributiva dell'obbligato - Conseguenze per i superstiti - Non spettanza della pensione - Facoltà di versare i contributi omessi - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento della pensione indiretta al familiare di lavoratore autonomo deceduto, non operando per i lavoratori autonomi la regola dell'automatismo delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., il coniuge superstite non ha diritto a detta pensione se l'assicurato, al momento del decesso, non poteva far valere il minimo di contribuzione richiesto dalla legge, pur restando impregiudicata la facoltà dei superstiti di versare i contributi omessi dal dante causa, con conseguente maturazione successiva del requisito utile alla pensione stessa.
Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)