Sez. 1, Sentenza n. 1236 del 11/04/1980 Cc. (dep. 20/05/1980) Rv. 145379 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - MANCATA PREVISIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI DI ISTRUZIONE AL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE - CONTRASTO CON L'ART 24, SECONDO COMMA, COST - ESCLUSIONE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - MANCATA PREVISIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI DI ISTRUZIONE AL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE - CONTRASTO CON L'ART 24, SECONDO COMMA, COST - ESCLUSIONE.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 372 cod proc pen in relazione all'art 24, secondo comma, cost, nella parte in cui non prevede l'Obbligo dello avviso di deposito al difensore della parte civile. Invero, le posizioni della parte civile e dell'imputato non possono assolutamente essere equiparate, essendo solo quest'ultimo parte del processo penale, Ond'è che non ha rilievo il mancato rispetto della par condicio tra gli anzidetti soggetti, cosi come si evince dalla stessa sentenza n 235 del 1974 della Corte costituzionale.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 134, Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)