Sez. 5, Sentenza n. 2538 del 04/05/2000 Cc. (dep. 05/06/2000) Rv. 216362 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA | Impugnazione - Da parte del difensore di ufficio - Ricorso per cassazione - Proposto da difensore non iscritto nell'apposito albo - Ammissibilità - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA
In tema di impugnazioni, poiché al difensore del latitante (o dell'evaso) è conferito il potere di rappresentanza "ad ogni effetto" del predetto soggetto, lo stesso, nella veste di vero e proprio "alter ego", può proporre impugnazione quale sostituto legale nella legittimazione personale, con la conseguenza che è ammissibile -in tal caso- impugnazione presentata da difensore di ufficio e, in ipotesi di ricorso per cassazione, anche da parte di professionista non iscritto nell'apposito albo. Ed invero, il diritto di difesa, che non soffre eccezioni o limitazioni in ragione dello stato di latitanza, si esprime anche mediante la possibilità di impugnazione di una sentenza di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)