Sez. 4, Sentenza n. 12355 del 22/07/1985 Ud. (dep. 20/12/1985) Rv. 171411 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ - ESTREMI - RITRATTAZIONE - EFFETTI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ - ESTREMI - RITRATTAZIONE - EFFETTI.*
Sul piano probatorio la chiamata di correo è valido elemento di accusa e prova della colpevolezza quando la sua spontaneità e reiterazione e il suo contenuto intrinseco, in presenza di elementi e di argomenti, anche di ordine logico, ne confermino la veridicità e l'attendibilità. In tal caso, una successiva ritrattazione della chiamata in correità non vulnera la sua efficacia probatoria se, attraverso un ragionamento critico e in relazione ad altre risultanze processuali, il giudice di merito spieghi adeguatamente i motivi per i quali la ritrattazione si consideri inattendibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)